Primo. Per chi scrive, il popolo viola è espressione politica del nulla. Trattasi, nella migliore delle ipotesi, di un’inconsistente minoranza piuttosto in là con gli anni che, pur non proponendo alternative, chiede ogni mezzodì le dimissioni irrevocabili da parte di un Esecutivo legittimamente eletto. Tipico esempio di alienazione democratica.
Nei paesi seri, che tanto spesso si citano come esempi, le manifestazioni grottesche di questi ultimi verrebbero bollate per quello che realmente rappresentano: boutade estive. Ora, ciascuno di noi ha le sue frustrazioni: da milanista non ho molto gradito il successo europeo dell’Inter, ma non per questo chiedo sul piatto d’argento la testa di Moratti. Sfugge un concetto: una legge discutibile non è una legge “di regime”, un governo che non ci piace non è consequenzialmente “una dittatura”.
Secondo. In qualsiasi altro paese d’Europa, ripeto in qualsiasi altro paese d’Europa, le lenzuolate telefoniche massicciamente riprese dalla nostra stampa non solo non verrebbero pubblicate, ma sarebbe surreale perfino l’idea di prenderle in considerazione a fini giornalistici. Jörg Bremer ed Eric Joseph, nella loro genuinità, lo hanno ammesso candidamente. E’ una questione deontologica.
Terzo. Quel gran simpaticone di Filippo Facci ha impegnato pochi secondi della sua giornata per smantellare tutte le congetture della stampa da post-it. Ezio Mauro, Massimo Gramellini, Concita de Gregorio, potranno anche fare paginate bianche, ma da esse si evince solo una capziosa disinformazione:
«Che cosa dice la vecchia norma, alias gli articoli 684 e 329 del Codice di procedura penale? Dice che un atto d’indagine non è più segreto dopo che un indagato ne sia venuto a conoscenza – e sin qui ci siamo – ma aggiunge che è ugualmente vietato pubblicare il testo virgolettato di un interrogatorio o di un’intercettazione: se ne può ossia pubblicare il contenuto (il famoso «riassunto») ma niente di testuale. E allora qual è la differenza sostanziale con la nuova norma? Eccola qui, molto italiana: la differenza è che tutti se ne sono fottuti, sino a oggi, perché era prevista soltanto una multa ridicola di 130 euro (con oblazione, cioè senza neanche un processo) mentre il nuovo disegno di legge prevede sanzioni che giornalisti ed editori non potranno trascurare, se applicate. […] Il vecchio articolo 114 del Codice di procedura, infatti, al secondo comma recitava così: “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”; questa era la vecchia regola, benché tutti la violassero. Ebbene, la nuova permette perlomeno la citata pubblicazione per riassunto. In passato – in teoria, ripetiamo – neppure quella».













